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Adeguamento Pensione alla Speranza di vita, i lavoratori esclusi

lentepubblica.it • 4 Gennaio 2019

adeguamento-pensione-speranza-di-vita-lavoratori-esclusiAdeguamento Pensione alla Speranza di vita, i lavoratori esclusi dalla misura quali sono? L’INPS illustra tutto con la Circolare n. 126/2018.


Con la circolare INPS 28 dicembre 2018, n. 126 si informa che dal 1° gennaio 2019, ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività cosiddette gravose e degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

 

La circolare specifica quali sono i lavoratori appartenenti a queste categorie e fornisce informazioni sui termini di pagamento delle indennità di fine servizio e sulle modalità di presentazione della domanda di pensione.

 

Si rammenta che l’articolo 24, comma 9, primo periodo, della legge n. 214/2011, stabilisce che i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui al comma 6 del medesimo articolo, devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall’anno 2021; il secondo periodo dello stesso comma 9 prevede che qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l’età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.

 

Ai fini di quanto sopra, per le specifiche categorie di lavoratori individuate dall’allegato B della legge n. 205/2017 e per i lavoratori impegnati nelle attività particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67/2011, la disposizione in esame esclude, per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, l’incremento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni.

 

Pertanto, nei confronti dei predetti lavoratori che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, il requisito anagrafico previsto di 66 anni e 7 mesi dovrà essere adeguato in relazione alla variazione della speranza di vita dal 2021.

 

Fonte: INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
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17 Settembre 2020 8:59

[…] resterà fissata a 67 anni (almeno sino al 31 dicembre 2022 dopo il recente congelamento della speranza di vita); mentre la anticipata continuerà ad essere conseguita con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 […]